LโAI Act, cioรจ il nuovo regolamento sullโIntelligenza Artificiale proposto dalla Commissione Europea ha superato la prima fase di approvazione. A rendere particolarmente interessante questa iniziativa รจ lโintroduzione di un criterio di distinzione tra AI in base al loro livello di rischio per gli utenti: "inaccettabile", "elevato", "limitato" e "minimo".
Il livello di rischio piรน alto comprende tutte le tecnologie vietate in quanto considerate pericolose per la sicurezza delle persone, mettendone a rischio anche i diritti e la sussistenza. Per questo motivo non potrร essere autorizzato lโuso di sistemi per lโidentificazione biometrica remota in tempo reale allโinterno di aree accessibili al pubblico.
Nello stesso modo dovrebbero essere vietati i sistemi di identificazione biometrica non in tempo reale da remoto se non nei casi in cui questi ultimi vengano utilizzate dalle forze dellโordine per perseguire crimini particolarmente gravi. In ogni caso per lโimpiego di tali soluzioni sarร necessaria unโautorizzazione da parte dellโautoritร giudiziaria.
Non dovrebbero essere utilizzabili neanche i sistemi di AI che classificano le persone in base a caratteristiche personali come per esempio il genere di appartenenza, la razza, lโetnia, le convinzioni politiche, la fede religiosa e lo status di cittadinanza. Questo soprattutto per evitare che tali funzionalitร possano essere sfruttate con intenti discriminatori.
Eโ infine previsto il divieto di utilizzare sistemi per il riconoscimento degli stati emotivi sia nei controlli di polizia che in ambito lavorativo o scolastico, sistemi predittivi per la prevenzione delle attivitร criminali (a esempio quelli che attingono a dataset di profilazione) e sistemi per la sorveglianza o altri scopi (ad esempio i social media) finalizzati alla creazione di database per la facial recognition.