Nella giornata del 3 giugno 2015 รจ entrata in vigore in Italia la tanto discussa cookie law conformemente a quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dellโ8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalitร semplificate per lโinformativa e lโacquisizione del consenso per lโuso dei cookie".
Per iniziare รจ bene precisare che lโiniziativa del nostro Garante della Privacy non nasce dal nulla e non รจ altro che un atto dovuto di adeguamento della normativa Italiana a quanto disposto in sede europea: la cookie law, infatti, รจ un provvedimento nato a livello comunitario (direttiva 2009/136/CE) con lโintento di arginare la diffusione dei cosiddetti cookie di profilazione e dei connessi rischi per la privacy degli utenti di Internet.
Ma andiamo per gradi e vediamo di partire dalle basi e di spiegare, anche se su queste pagine non dovrebbe essercene bisogno, cosa sono i cookie e come funzionano.
Cosa sono i cookie
Un cookie รจ un piccolo file di testo che viene creato allโinterno del computer di chi visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita nonchรฉ di creare un sistema per riconoscere lโutente anche in momenti successivi; tale cookie, infatti, potrร non solo essere creato ma anche letto e modificato dallo stesso sito web che lo ha generato.
In pratica possiamo dire che i cookie sono una sorta di "memoria" attraverso la quale un sito web riesce a riconoscere uno specifico utente e ad associargli delle informazioni di varia natura e per differenti finalitร .
Eโ bene precisare che un sito Web puรฒ impostare un cookie sul browser dellโutente solo ed esclusivamente se le preferenze configurate per questโultimo lo consentono e che il browser puรฒ consentire a un determinato sito Web di accedere solo ed esclusivamente ai cookie da esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web in quanto, come detto, il cookie รจ un sistema di collegamento tra uno specifico sito web ed uno specifico utente.
I cookie sono cattivi?
No. Assolutamente no.
I cookie sono uno strumento tecnico essenziale per il buono e corretto funzionamento di quasi tutti i siti web esistenti. Eโ bene essere molto chiari in merito perchรฉ, a mio avviso, si sta creando una grande confusione sullโargomento.
Per rendercene conto รจ sufficiente un piccolo esperimento: proviamo a bloccare โ attraverso le impostazioni del browser โ tutti i cookie, dopodichรฉ proviamo a navigare e ad utilizzare i nostri servizi on-line preferiti. Basterebbero pochi minuti per renderci conto che, senza i cookie, non ci sarebbe possibile accedere a Facebook o alla nostra webmail preferita, utilizzare il nostro home-banking ne fare moltissime altre cose.
La capacitร dei cookie di identificare un utente e di associargli delle informazioni, infatti, รจ stata concepita per finalitร tecniche molto importanti e non certo per poter tracciare un profilo della personalitร e delle abitudini dellโutente di Internet: questโultima finalitร , in un certo senso, puรฒ e deve essere vista come lโeccezione alla regola, essendo i cookie uno strumento nato per tuttโaltro scopo.
Diverse tipologie di cookie
Fortunatamente รจ lo stesso Garante della Privacy a rendersi conto che "non tutti i cookie sono cattivi". Nel citato provvedimento dellโ8 maggio 2014, infatti, il Garante identifica due macro categorie di cookie:
- Cookie tecnici โ Si tratta di cookie normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalitร strettamente connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso. Questa famiglia di cookie comprende:
- Cookie di navigazione (o di sessione) โ Questi cookie sono necessari per garantire la normale fruizione del sito web e desi suoi servizi permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto.
- Cookie funzionali โ Questi cookie, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalitร del sito in quanto consentono allโutente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti allโinterno di un e-commerce).
- Cookie di Analytics (o statistici) โ Sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
- Cookie di profilazione โ Riprendendo la definizione data dal garante della Privacy i cookie di profilazione "sono volti a creare profili relativi allโutente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nellโambito della navigazione in rete".
Mentre per i cookie tecnici NON รจ richiesto alcun consenso preventivo da parte dellโutente (il sito web, cioรจ, puรฒ gestirli tranquillamente senza dover adempiere ad alcuna formalitร ), per i cookie di profilazione la normativa europea e italiana prevede che "lโutente debba essere adeguatamente informato sullโuso degli stessi ed esprimere cosรฌ il proprio valido consenso".
Cookie di prime e terze parti
Unโaltra importante distinzione riguarda il soggetto attivo, cioรจ colui il quale procede alla materiale trasmissione del cookie sul computer dellโutente. In questo senso si distingue tra i cosiddetti cookie di prime parti e di terze parti:
- i cookie di "prime parti" sono, in poche parole, quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;
- i cookie di "terze parti" sono, invece, quelli trasmessi da societร terze presenti allโinterno del sito visitato mediante appositi codici, i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalitร ulteriori.
Come รจ facile immaginare, i cookie di terze parti sono quelli che suscitano le maggiori preoccupazioni in quanto, oltre ad essere incredibilmente diffusi, sono totalmente estranei alla gestione ed al controllo del titolare del sito che, spesso e volentieri, ne ignora le finalitร se non addirittura lโesistenza.
Per fare un esempio, si pensi che qualunque sito abbia integrato un sistema di statistiche come quello di Google Analytics o un plugin sociale come quello di Facebook (si pensi al classico pulsante "Mi piace") trasmette, spesso senza nemmeno saperlo, dei cookie di terze parti ai propri utenti fungendo da tramite mediante le proprie pagine web.
La distinzione descritta tra cookie di prime e terze parti assume, come vedremo in seguito, particolare rilievo anche allโinterno della cookie law.
Nella giornata del 3 giugno 2015 รจ entrata in vigore in Italia la tanto discussa cookie law conformemente a quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dellโ8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalitร semplificate per lโinformativa e lโacquisizione del consenso per lโuso dei cookie".
Per iniziare รจ bene precisare che lโiniziativa del nostro Garante della Privacy non nasce dal nulla e non รจ altro che un atto dovuto di adeguamento della normativa Italiana a quanto disposto in sede europea: la cookie law, infatti, รจ un provvedimento nato a livello comunitario (direttiva 2009/136/CE) con lโintento di arginare la diffusione dei cosiddetti cookie di profilazione e dei connessi rischi per la privacy degli utenti di Internet.
Ma andiamo per gradi e vediamo di partire dalle basi e di spiegare, anche se su queste pagine non dovrebbe essercene bisogno, cosa sono i cookie e come funzionano.
Cosa sono i cookie
Un cookie รจ un piccolo file di testo che viene creato allโinterno del computer di chi visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita nonchรฉ di creare un sistema per riconoscere lโutente anche in momenti successivi; tale cookie, infatti, potrร non solo essere creato ma anche letto e modificato dallo stesso sito web che lo ha generato.
In pratica possiamo dire che i cookie sono una sorta di "memoria" attraverso la quale un sito web riesce a riconoscere uno specifico utente e ad associargli delle informazioni di varia natura e per differenti finalitร .
Eโ bene precisare che un sito Web puรฒ impostare un cookie sul browser dellโutente solo ed esclusivamente se le preferenze configurate per questโultimo lo consentono e che il browser puรฒ consentire a un determinato sito Web di accedere solo ed esclusivamente ai cookie da esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web in quanto, come detto, il cookie รจ un sistema di collegamento tra uno specifico sito web ed uno specifico utente.
I cookie sono cattivi?
No. Assolutamente no.
I cookie sono uno strumento tecnico essenziale per il buono e corretto funzionamento di quasi tutti i siti web esistenti. Eโ bene essere molto chiari in merito perchรฉ, a mio avviso, si sta creando una grande confusione sullโargomento.
Per rendercene conto รจ sufficiente un piccolo esperimento: proviamo a bloccare โ attraverso le impostazioni del browser โ tutti i cookie, dopodichรฉ proviamo a navigare e ad utilizzare i nostri servizi on-line preferiti. Basterebbero pochi minuti per renderci conto che, senza i cookie, non ci sarebbe possibile accedere a Facebook o alla nostra webmail preferita, utilizzare il nostro home-banking ne fare moltissime altre cose.
La capacitร dei cookie di identificare un utente e di associargli delle informazioni, infatti, รจ stata concepita per finalitร tecniche molto importanti e non certo per poter tracciare un profilo della personalitร e delle abitudini dellโutente di Internet: questโultima finalitร , in un certo senso, puรฒ e deve essere vista come lโeccezione alla regola, essendo i cookie uno strumento nato per tuttโaltro scopo.
Diverse tipologie di cookie
Fortunatamente รจ lo stesso Garante della Privacy a rendersi conto che "non tutti i cookie sono cattivi". Nel citato provvedimento dellโ8 maggio 2014, infatti, il Garante identifica due macro categorie di cookie:
- Cookie tecnici โ Si tratta di cookie normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalitร strettamente connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso. Questa famiglia di cookie comprende:
- Cookie di navigazione (o di sessione) โ Questi cookie sono necessari per garantire la normale fruizione del sito web e desi suoi servizi permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto.
- Cookie funzionali โ Questi cookie, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalitร del sito in quanto consentono allโutente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti allโinterno di un e-commerce).
- Cookie di Analytics (o statistici) โ Sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
- Cookie di profilazione โ Riprendendo la definizione data dal garante della Privacy i cookie di profilazione "sono volti a creare profili relativi allโutente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nellโambito della navigazione in rete".
Mentre per i cookie tecnici NON รจ richiesto alcun consenso preventivo da parte dellโutente (il sito web, cioรจ, puรฒ gestirli tranquillamente senza dover adempiere ad alcuna formalitร ), per i cookie di profilazione la normativa europea e italiana prevede che "lโutente debba essere adeguatamente informato sullโuso degli stessi ed esprimere cosรฌ il proprio valido consenso".
Cookie di prime e terze parti
Unโaltra importante distinzione riguarda il soggetto attivo, cioรจ colui il quale procede alla materiale trasmissione del cookie sul computer dellโutente. In questo senso si distingue tra i cosiddetti cookie di prime parti e di terze parti:
- i cookie di "prime parti" sono, in poche parole, quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;
- i cookie di "terze parti" sono, invece, quelli trasmessi da societร terze presenti allโinterno del sito visitato mediante appositi codici, i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalitร ulteriori.
Come รจ facile immaginare, i cookie di terze parti sono quelli che suscitano le maggiori preoccupazioni in quanto, oltre ad essere incredibilmente diffusi, sono totalmente estranei alla gestione ed al controllo del titolare del sito che, spesso e volentieri, ne ignora le finalitร se non addirittura lโesistenza.
Per fare un esempio, si pensi che qualunque sito abbia integrato un sistema di statistiche come quello di Google Analytics o un plugin sociale come quello di Facebook (si pensi al classico pulsante "Mi piace") trasmette, spesso senza nemmeno saperlo, dei cookie di terze parti ai propri utenti fungendo da tramite mediante le proprie pagine web.
La distinzione descritta tra cookie di prime e terze parti assume, come vedremo in seguito, particolare rilievo anche allโinterno della cookie law.
Cosa prevede la normativa italiana
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (anche detto Codice della Privacy) prevede, allโarticolo 122 comma 1, che "lโarchiviazione delle informazioni nellโapparecchio terminale di un contraente o di un utente o lโaccesso a informazioni giร archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o lโutente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato (โฆ)".
In altre parole possiamo dire che lโutilizzo dei cookie allโinterno di un sito web deve essere preventivamente accettato dallโutente, il quale deve esprimere il proprio consenso informato (tale consenso, come giร detto, NON รจ necessario qualora un sito utilizzi esclusivamente "cookie tecnici").
Particolarmente importante, nel contesto della normativa sui cookie, รจ il concetto di "informativa": abbiamo detto infatti che prima di poter prestare validamente il proprio consenso, lโutente deve essere adeguatamente informato circa lโutilizzo che il sito fa dei cookie. Ciรฒ, sempre secondo le disposizioni del garante, deve avvenire in due fasi distinte.
Attenzione: a partire dal 25 maggio 2018 entrerร in vigore in Italia il nuovo Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR. A partire da questa data gli obblighi previsti dalla Cookie Law subiranno delle variazioni importanti, si invita il lettore, se interessato ad approfondire lโargomento, a prendere visione dellโapprofondimento disponibile a questa pagina.
Lโinformativa breve
Il garante ha stabilito che nel momento in cui un utente accede al sito web (non รจ importante che ciรฒ accada in home-page o in una pagina interna), gli venga subito mostrato un breve avviso circa il fatto che il sito utilizza cookie. Da questa prima affermazione possiamo giร capire che lโavviso deve essere implementato allโinterno di tutte le pagine pubblicamente accessibili del sito.
Tale avviso puรฒ essere mostrato utilizzando un "banner di idonee dimensioni" in modo tale da rendere una "percettibile discontinuitร nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando". In altre parole il banner deve essere visibile e non confondersi con gli altri contenuti del sito.
Tale banner deve contenere obbligatoriamente:
- un avviso circa lโutilizzo dei cookie di profilazione, precisando, qualora ciรฒ accada, che tali cookie possono essere trasmessi anche da "terze parti";
- un link alla pagina contenente lโinformativa estesa (la cosiddetta cookie policy);
- lโindicazione circa la facoltativitร del cosenso;
- lโindicazione che la prosecuzione della navigazione o lโinterazione con la pagina (come lโesecuzione di un attivitร di scrolling dei contenuti o il click su un elemento) comporta la prestazione del consenso allโuso dei cookie.
Tale banner puรฒ essere nascosto allโutente solo dopo che questi abbia espressamente manifestato il proprio consenso allโutilizzo dei cookie (ad esempio รจ possibile integrare, allโinterno del banner stesso, un bottone di conferma che, una volta premuto, comporta la scomparsa dellโinformativa breve).
Eโ consentito registrare tale consenso allโinterno di un cookie tecnico in modo tale da non mostrare nuovamete lโinformativa agli utenti che hanno giร espresso la loro intenzione di acconsentire allโutilizzo dei cookie.
Come giร detto, il consenso dellโutente puรฒ essere considerato valido anche se prestato mediante un comportamento concludente come, ad esempio, la prosecuzione della navogazione su altre pagine del sito oppure mediante lโinterazione con la stessa pagina (secondo un orientamento diffuso il semplice scrolling della pagina equivale ad un comportamento concludente in tal senso).
Lโinformativa estesa
In merito allโinformativa estesa, il Garante della Privacy sottolinea come questa debba contenere tutti gli elementi previsti dallโart. 13 del Codice. Tale informativa, quindi, deve esplicitare:
- le finalitร e le modalitร del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitร di responsabili o incaricati, e lโambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti dellโinteressato;
- gli estremi identificativi del titolare del trattamento.
Oltre a queste informazioni, lโinformativa estesa deve provvedere a fornire allโutente una descrizione dettagliata ed analitica delle caratteristiche e delle finalitร dei cookie trasmessi dal sito.
Qualora il sito trasmetta cookie di "terze parti" รจ necessario altresรฌ che lโeditore provveda ad integrare lโinformativa aggiungendo i link alle informative delle societร terze che materialmente trasmettono il cookie.
Sempre allโinterno dellโinformativa estesa deve essere indicata la possibilitร per lโutente di esprimere le proprie preferenze in merito ai cookie ed alla loro disattivazione: ciรฒ puรฒ essere fatto anche mediante la semplice indicazione delle procedure necessarie al blocco totale e/o selettivo dei cookie mediante le impostazioni del browser di navigazione. In tal senso puรฒ ritenersi sufficiente anche lโinserimento dei link alle relative pagine dโistruzioni fornite dai produttori dei software.
Eโ molto importante ricordare, infine, che questa informativa sia raggiungibile facilmente da parte degli utenti: 1) mediante un link allโinterno dellโinformativa breve; 2) mediante un link presente in calce ad ogni pagina del sito web.
Il grosso problema: il blocco dei cookie prima del consenso
Il grosso problema della normativa consiste nel fatto che non รจ permesso trasmettere un cookie (non tecnico) allโutente sino a quando questi non abbia prestato il proprio consenso: il altre parole, il consenso deve essere necessariamente preventivo allโinvio dei cookie.
Come abbiamo detto, il consenso dellโutente puรฒ essere considerato dato anche a seguito di un gesto dโinterazione con la pagina (ad esempio mediante uno scrolling dei contenuti), ma sino a quando lโutente non compie nessun atto di accettazione espressa (click su eventuale bottone presente allโinterno dellโinformativa breve) o prosegue nella navigazione o interazione col sito, i cookie non tecnici NON possono essere trasmessi.
A questo punto sorge un dubbio non chiarito allโinterno della normativa: se il mio sito trasmette cookie di profilazione di terze parti sono obbligato a bloccarli in attesa del consenso dellโutente?
Se cosรฌ fosse, per fare un esempio, ogni pagina che ospita dei banner di Google AdSense dovrebbe bloccarli (quindi non mostrarli) sino a quando non si registra lโaccettazione dellโutente nei modi indicati in precedenza.
Questo, purtroppo, รจ lโaspetto piรน complesso ed oscuro della normativa in quanto lโadeguamento tecnico in tal senso, se tale orientamento verrร confermato, sarร molto complesso ed effettivamente di difficile implementazione per chi non possiede le giuste conoscenze tecniche. Il rischio, di fatto, รจ quello di colpire molto duramente la piccolissima editoria che potrebbe ritrovarsi costretta a rinunciare ad una buona fetta dei propri guadagni (molti blog "vivono di AdSense") non potendo mostrare i banner alla prima visita dellโutente!
Se tale orientamento fosse confermato, inoltre, tutti i siti web sarebbero chiamati a ripensare a buona parte dei propri contenuti escludendo o limitando contenuti di terze parti come video, mappe e plugin sociali.
Notificazione al garante circa lโutilizzo di cookie di profilazione
Un ulteriore adempimento previsto dalla normativa riguarda i soggetti che utilizzano cookie di profilazione. Tali soggetti, infatti, sono chiamati ad effettuare una notifica al Garante come disposto dallโart. 37 del Codice.
Eโ bene precisare che sono esentati da tale adempimento tutti i siti che non facciano uso in maniera diretta di cookie per la profilazione dellโutenza: sono esclusi dallโobbligo di notifica, quindi, i siti che trasmettono cookie di profilazione di "terze parti" o che utilizzano direttamente cookie tecnici per i quali, ricordiamo nuovamente, non รจ richiesto alcun adempimento.
Conseguenze del mancato adeguamento agli obblighi previsti dalla "cookie law"
Il mancato e/o non corretto adeguamento alle disposizioni sancite dalla nuova normativa sui cookie puรฒ avere delle conseguenze davvero pesantissime. Il provvedimento dellโ8 maggio 2014, infatti, prevede sanzioni amministrative salatissime da un minimo di 6.000 fino ad un massimo di 36.000 Euro per chi non รจ in regola.
Ancora peggiori le conseguenze dellโinstallazione di cookie di profilazione senza il consenso dellโinteressato: in questo caso, infatti, la sanzione va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 120.000 Euro. La mancata notificazione al Garante, infine, prevede una sanzione da 20.000 a 120.000 Euro.
Considerazioni sulla normativa
Seppur motivata dal lodevole intento di tutelare la privacy degli utenti della Rete, la cookie law, soprattutto nella versione italiana, rischia di essere un vero e proprio terremoto per lโecosistema dei siti web nostrani: se lโavviso appare giustificato nel caso in cui un sito adotti in prima persona dei cookie di tracciamento, forse eccessivamente oneroso appare lโobbligo di informativa ed il blocco preventivo per i cookie di terze parti spesso ospitati inconsapevolmente sui siti di migliaia di piccoli e piccolissimi editori o di semplici blogger.
Per questa particolare categoria, infatti, non cโรจ solo il rischio di una forte riduzione dei guadagni (pensiamo al blocco dei banner sino allโaccettazione dei cookie) ma anche quello, forse piรน grave, di dover (o voler) chiudere bottega: nei prossimi mesi, infatti, potrebbero essere non pochi i gestori di siti web che, ritenendo troppo rischioso, troppo complesso e/o economicamente non piรน conveniente la permanenza on-line, decideranno di interrompere le pubblicazioni.
In tal senso รจ auspicabile che il Garante intervenga attutendo lโimpatto della normativa o che i colossi della Rete (Google in primis) adattino i propri strumenti alla normativa italiana, liberando gli editori dal rischio di incorrere in sanzioni per attivitร non a loro direttamente riconducibili.
I chiarimenti del Garante in merito alla cookie law
In data 5 giugno 2015 il Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito i tanto attesi chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti dalla legge sui cookie entrata in vigore il 3 giugno 2015.
Purtroppo, diciamolo subito, non รจ successo quello che molti webmaster auspicavano ma, anzi, la visione da molti definita "pessimista" (cioรจ quella che vi abbiamo descritto) รจ stata sostanzialmente confermata dal garante che, mediante il citato documento, ha meglio precisato alcuni aspetti della normativa.
Cerchiamo di fare il punto della situazione ad analizziamo i chiarimenti del garante punto per punto.
Siti che non utilizzano cookie
Il garante, come prima cosa, ha ritenuto opportuno precisare un aspetto che, a dire il vero, era giร piuttosto chiaro: i siti web che non fanno uso di cookie sono totalmente esclusi dallโambito di applicazione della normativa. Questo il passaggio:
Resta fermo che i siti che non consentono lโarchiviazione delle informazioni nellโapparecchio terminale dellโutente o lโaccesso a informazioni giร archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa.
Siti che utilizzano solo cookie tecnici
In secondo luogo viene precisato che anche per i siti che usano solo cookie tecnici gli adempimenti di legge sono piuttosto leggeri:
Si conferma che per lโuso di cookie esclusivamente tecnici รจ richiesto il solo rilascio dellโinformativa con le modalitร ritenute piรน idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessitร di realizzare il banner previsto dal provvedimento.
In altre parole: se il sito utilizza solo cookie tecnici non serve nessun consenso preventivo e quindi nessun banner di avviso. Eโ sufficiente aggiungere, anche in modo informale, una nota allโinterno della privacy policy del sito (che ricordiamo รจ obbligatoria!) dove il gestore comunica allโutente il sito fa uso di cookie tecnici per la gestione di talune funzionalitร e per garantire un corretto funzionamento dei servizi.
Siti che utilizzano cookie analitici
La normativa equipara i cookie analitici ai cookie tecnici solo ed esclusivamente ove questi siano gestiti direttamente dal titolare del sito. Se cosรฌ non fosse, invece, i cookie analitici vengono fatti rientrare nella famiglia dei cookie di profilazione, con tutto quello che ne consegue.
Resosi conto che nella stragrande maggioranza dei casi le statistiche dei siti web sono misurate attraverso strumenti di terze parti (primo fra tutti Google Analitycs) il garante, in un ottica di semplificazione, ha ritenuto tuttavia opportuno precisare quanto segue:
In molti casi, tuttavia, i siti utilizzano, per meri fini statistici, cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti. In questi casi, si ritiene che i succitati siti non siano soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dellโindirizzo IP).
In altre parole: se utilizzate Google Analytics provvedete subito ad effettuare lโanonimizzazione degli IP degli utenti (vedremo piรน avanti come fare). Cosรฌ facendo il codice di tracciamento di Analytics puรฒ essere utilizzato "tranquillamente" senza obblighi particolari (se non, ovviamente, quello di indicare la presenza di questi cookie allโinterno della policy del sito). Ancora una volta, quindi, sembrerebbe non servire nessun blocco preventivo nรฉ il banner di avviso su tutte le pagine.
In un successivo passaggio il Garante, tuttavia, ci spiega che lโanonimizzazione degli IP potrebbe non essere sufficiente essendo altresรฌ necessario che il vostro fornitore del servizio si impegni contrattualmente a non utilizzare i dati per fini ulteriori a quello di erogare il servizio di statistiche:
Lโimpiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo allโimpegno della terza parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non "arricchirli" o a non "incrociarli" con altre informazioni di cui esse dispongano.
A questo punto, quindi, sarร opportuno dare unโocchiata al TOS (Terms Of Service) del vostro fornitore di statistiche per vedere se quanto richiesto รจ contemplato o meno. In caso contrario, quindi, torna lโobbligo del blocco preventivo e del banner. Per quanto riguarda Analytics, per fortuna, รจ possibile adempiere anche a questo aspetto agendo sulle impostazioni dellโaccount (vedremo piรน avanti, in questo articolo, cosa รจ necessario fare).
Siti web che installano cookie di terze parti
E veniamo alla questione piรน spinosa. Cioรจ cosa fare quando il nostro sito web fa da tramite allโinstallazione di cookie ad opera di altri siti (cosidetti cookie di terze parti). Sul punto, purtroppo, il garante sottolinea la "linea dura": pur consapevole della difficoltร tecnica di implementazione, infatti, lโautoritร sottolinea come il termine di 12 mesi sia stato โ a suo avviso โ piรน che sufficiente per trovare delle soluzioni, magari appellandosi alle community open-source oppure a servizi specializzati:
In alcune richieste รจ stato evidenziato il fatto che รจ difficile apportare le modifiche necessarie a dare attuazione alla normativa in materia di cookie alle piattaforme da molti utilizzate per la realizzazione di siti web e contenenti giร al loro interno strumenti, talora pre-configurati, per la gestione dei cookie o dei widgets. Al riguardo, la consapevolezza dei vincoli tecnologici esistenti ha portato il Garante a indicare il termine di dodici mesi per attuare le indicazioni contenute nel provvedimento dellโ8 maggio 2014 onde consentire una compiuta attuazione degli obblighi normativi. Si ritiene che tale obiettivo, in considerazione della vasta platea di utilizzatori e sviluppatori di piattaforme (molte delle quali open source), possa essere raggiunto mediante lโapplicazione di strumenti di c.d. privacy-by-design realizzati sulla piattaforme medesime e messi a disposizione degli utilizzatori e gestori di siti.
Dopo questa premessa, il garante sottolinea come anche per lโinstallazione di cookie di terze parti sia necessario prevedere sistemi che subordinino ciรฒ al consenso preventivo dellโutente:
Tali interventi dovranno essere volti a permettere il piรน ampio margine possibile di azione da parte degli utilizzatori sullโinstallazione dei cookie, consentendo loro di inibire lโinstallazione di quelli a loro non necessari, e in ogni caso dovranno prevedere opzioni di default che subordinino lโinstallazione dei cookie non tecnici alla manifestazione del consenso preventivo nelle forme semplificate previste dal Provvedimento.
In altre parole: se il tuo sito usa AdSense o qualche widget sociale, integra un video di YouTube o una mappaโฆ devi bloccare tutto in attesa di ricevere prima il consenso degli utenti!
Il garante prosegue sullโargomento precisando che al titolare del sito รจ chiesto un duplice adempimento in merito ai cookie di terze parti:
ร bene precisare, tuttavia, che per la natura "distribuita" di tale trattamento, che vede il sito prima parte comunque coinvolto nel processo, il consenso allโuso dei cookie terze parti si sostanzia nella composizione di due elementi entrambi necessari: da un lato la presenza del banner, che genera lโevento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico della prima parte) e, dallโaltro, la presenza dei link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui lโutente potrร effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione.
In altre parole, il nostro sito dovrร avere:
- il banner con lโinformativa breve ed un sistema in grado di bloccare i cookie di terze parti prima del ricevimento del consenso dellโutente;
- indicare, allโinterno dellโinformativa estesa, i link verso le privacy policy di tutte le aziende terze che trasmettono cookie mediante il tramite del sito stesso.
Il documento di chiarimento prosegue poi sottolineando come i semplici link siano esclusi dallโambito di applicazione dellโinformativa (ndr: e chi mancherebbe!):
Si chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione non cโรจ bisogno di informativa e consenso.
Ancora in merito ai cookie di terze parti, il Garante ritiene opportuno sottolineare come la normativa riguardi solamente quei siti che, per libera scelta, hanno deciso di utilizzare sistemi pubblicitari che utilizzino cookie per erogare messaggi mirati:
Preme sottolineare che lโobbligo di rendere lโinformativa e acquisire il consenso nasce dalla scelta del sito di ospitare pubblicitร mirata basata sulla profilazione degli utenti tramite i cookie, in luogo di quella generalista offerta indistintamente a tutti.
Peccato, ovviamente, che ad oggi โ nel mondo โ tutti i sistemi di advertising digitale utilizzino tali tecnologie rendendo, di fatto impossibile al singolo webmaster adottare soluzioni differenti.
Modalitร di acquisizione del consenso
Uno degli ultimi paragrafi del documento รจ dedicato alle modalitร di (valida) acquisizione del consenso da parte dellโutente in merito allโutilizzo di cookie.
Come noto, nel Provvedimento รจ stato stabilito che "la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di unโimmagine o di un link) comporta la prestazione del consenso allโuso dei cookie".
In altre parole, il consenso dellโutente puรฒ essere validamente manifestato non solo con il click su un eventuale pulsante di accettazione splicita presente allโinterno del banner dโinformativa, ma anche in altri modi "taciti". Il primo di questi รจ indicato chiaramente: se lโutente clicca su un link o accede, anche in altro modo, in unโaltra pagina del sito il consenso sโintende acquisito.
Oltre a questo il Garante ha ritenuto doveroso soffermarsi anche su unโaltra modalitร molto utilizzata, quella dello scroll di pagina:
Al riguardo, si rappresenta che soluzioni per lโacquisizione del consenso basate su "scroll", ovvero sulla prosecuzione della navigazione allโinterno della medesima pagina web, da molti prospettate e in effetti particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, sono considerate in linea con i requisiti di legge, qualora queste siano chiaramente indicate nellโinformativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dellโutente.
Da questo passaggio possiamo trarre alcune informazioni importanti, innanzitutto che lo scroll รจ considerata una valida forma di prestazione del consenso a condizione che:
- ciรฒ sia chiaramente indicato nellโinformativa breve;
- che lโevento scroll possa essere registrato, documentato e chiaramente identificato come unโazione positiva dellโutente.
Questโultima frase โ a dire il vero โ non รจ chiarissima. Ad opinione di chi scrive, tale requisito puรฒ essere ritenuto soddisfatto nel momento in cui sia possibile registrare in modo preciso lโattivitร di scrolling (magari misurandola in termini di pixel) e che a ciรฒ segua una trasmissione di un cookie tecnico che cristallizzi tale evento quale atto di accettazione.
Applicazione della cookie law italiana anche a siti che hanno sede in Paesi extra UE
Visti i numerosi quesiti ricevuti, lโautoritร garante per la protezione dei dati personali si รจ espressa anche in merito ad un argomento molto dibattuto, ovvero lโobbligo di adeguamento o meno per i siti web gestiti in paesi extra UE:
In merito ai chiarimenti richiesti sullโambito di applicazione della normativa in materia di cookie, si evidenzia che la stessa riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento "strumenti situati sul territorio dello Stato"
In altre parole: non รจ importante se il gestore del sito รจ Europeo o meno oppure se il server web si trova in Russia piuttosto che in Australia. Secondo il Garante, infatti, per ricadere nellโambto di operativitร della norma รจ sufficiente che il sito venga visitato da un cittadino italiano sul cui computer vengano installati cookie!
Notificazioni in caso di gestione di piรน siti
Il Garante sottolinea che, qualora il medesimo gestore operi mediante una pluralitร di siti web che trasmettono cookie di profilazione, non sarร necessario provvedere ad una notificazione per ciascun sito ma sarร sufficiente un unico atto di notifica contenente lโelenco di tutti i siti gestiti:
Si ritiene condivisibile la richiesta presentata da alcuni editori titolari in merito alla possibilitร di effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che gli stessi gestiscono, in linea con le previsioni normative. In tal caso nella notificazione del trattamento andranno indicati tutti i domini nei quali il trattamento effettuato attraverso i cookie si realizza mantenendone aggiornato โ attraverso eventuali modifiche della notificazione โ il relativo elenco.
Ulteriori chiarimenti
Per finire, il documento apre a futuri chiarimenti:
Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti dallโAutoritร a seguito di eventuali quesiti che verranno posti anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che dovessero intervenire.
Osservazioni sui chiarimenti del Garante
In merito al documento di chiarimenti pubblicato sul sito del garante, purtroppo, non mi รจ possibile che esprimere ulteriori perplessitร . Lโorientamento scelto dallโautoritร garante della protezione dei dati personali, infatti, appare a chi scrive eccessivamente rigoroso e poco consapevole delle reali dinamiche della Rete: vincolare i gestori di ogni sito web a controllare i cookie di terze parti, infatti, appare eccessivamente oneroso cosรฌ come appare irrealistico voler obbligare ogni sito della Rete mondiale ad adeguarsi alla cookie law qualora a visitarlo sia un utente italiano.
Forse chi ha redatto la norma non conosce a fondo le dinamiche che portano alla creazione di un sito web moderno ed alla struttura distribuita della Rete: lโutilizzo di widget, banner, mappe, video, plugin sociali, ecc. รจ allโordine del giorno e intimare il blocco preventivo di questi strumenti significa voler riportare indietro le lancette dellโorologio.
Se lโUnione Europea ritiene cosรฌ pericolosi i cookie โ ma non abbiamo problemi ben piรน gravi? โ perchรฉ non chiedere ai produttori di browser di bloccarli di default o di prevedere strumenti informativi e di scelta da mostrare allโutente in fase di installazione e configurazione del software? Cosรฌ facendo si sarebbe evitato di scatenare il panico in Rete e di obbligare milioni di siti web (grandi e piccoli) ad infarcire le proprie pagine di avvisi noiosi che finiranno presto per essere ignorati dagli utenti.
Altra via, ancora, avrebbe potuto essere quella di riunire ad un tavolo Google, Facebook, Twitter e pochi altri player chiedendo loro di escludere dai loro servizi lโutilizzo di cookie di profilazione per lโutenza Europea. Anche in questo caso si sarebbe potuto risolvere il problema dei cookie coordinando il lavoro di pochi tecnici, tra lโaltro molto preparati e ben retribuitiโฆ piuttosto che far venire il mal di testa (o togliere il sonno) a migliaia di piccoli webmaster non sempre in possesso delle giuste competenze per adeguarsi alle richieste (tecnicamente molto complesse) della normativa.
Purtroppo cosรฌ non รจ stato, ed a noi webmaster (piccoli, grandi, bravi e meno bravi) non resta che adeguarci. Nel proseguo di questo articolo vedremo, appunto, come intervenire tecnicamente sul nostro sito per adeguarci agli obblighi imposti dalla normativa.
La "cookie law" in pratica
Sino ad ora abbiamo parlato della cookie law da un punto di vista prettamente normativo: abbiamo visto cosa prescrive la legge e quali sono le sanzioni in caso di inadempimenti ed abbiamo analizzato i chiarimenti del garante in merito ai punti controversi della normativa.
Vediamo ora, di seguito, alcuni aspetti "piรน pratici" che, mi auguro, saranno utili a molti gestori di siti web al fine di risolvere dubbi o perplessitร sullโargomento e per procedere โ tecnicamente โ allโadeguamento delle pagine web alla disciplina sui cookie.
Chi (di fatto) deve adeguarsi alla "cookie law"
Abbiamo detto che, in teoria, non tutti i siti web sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni della cookie law: se un sito non fa uso di cookie o utilizza esclusivamente quelli rientranti nella categoria dei "cookie tecnici" non รจ tenuto a fare alcunchรฉ.
Nella pratica, tuttavia, data lโenorme diffusione della abitudine di includere "strumenti esterni" allโinterno dei siti web (come i giร citati strumenti di statistica o i plugin del social network) lโadeguamento alla cookie law puรฒ considerarsi, di fatto, un obbligo generalizzato per la quasi totalitร dei siti web esistenti.
Vediamo, di seguito, un elenco (ovviamente non esaustivo) delle situazioni in cui รจ sicuramente necessario adempiere agli obblighi previsti dalla cookie law:
- il nostro sito incorpora annunci pubblicitari di Google Adsense, Criteo o di altri servizi di advertising;
- il nostro sito incorpora sistemi di misurazione del traffico di terze parti come, ad esempio Google Analytics;
- il nostro sito incorpora uno o piรน plugin sociali come, ad esempio, il pulsante "Mi piace" di Facebook o "Follow" di Twitter;
- il nostro sito incorpora un sistema di terze parti per la gestione di commenti ai contenuti come, ad esempio, Facebook Comments o Disqus;
- il nostro sito incorpora video di YouTube, Vimeo o altri content provider analoghi;
- il nostro sito incorpora una mappa di Google Maps o altri servizi analoghi.
Se rientrate allโinterno di una delle casistiche esposte siete tenuti ad adeguare il vostro sito alla cookie law.
Come risulta evidente, lโimpatto della cookie law in Italia sarร davvero enorme in quanto ogni sito web, che non voglia rischiare di incorrere in sanzioni pesantissime, dovrร di fatto sottostare agli adempimenti previsti dalla normativa.
Implementare il banner con lโinformativa breve: script pronti allโuso
Fortunatamente in Rete esistono diversi script giร pronti allโuso per adeguare il sito alla cookie law mediante lโintegrazione del banner con lโinformativa breve. Di seguito alcuni script gratuiti che possiamo utilizzare sul nostro sito:
Se utilizzate WordPress potete scaricare un plugin ad hoc come, ad esempio:
Esempi di informativa breve
Vediamo di seguito alcuni esempi di informativa breve che possiamo utilizzare (con i dovuti adattamenti del caso) allโinterno del nostro sito web:
Esempio n.1 โ Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalitร illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piรน o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy (link). Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti allโuso dei cookie.
Esempio n.2 โ Usando questo sito si accetta lโutilizzo dei cookie anche di terze parti. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere lโinformativa (link).
Esempio n.3 โ I cookie, anche di terze parti, ci permettono di migliorare la navigazione e la fornitura di annunci pubblicitari. Proseguendo nella navigazione accetti lโutilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni invitiamo a leggere lโinformativa estesa (link)
Accorgimenti "tecnici" per lโadeguamento alla cookie-law
Vediamo, di seguito, alcune situazioni piuttosto comuni e le possibili soluzioni tecniche.
Google Analytics: anonimizzazione degli IP e blocco della condivisione dei dati
Una delle domande piรน frequenti sui forum di settore รจ proprio questa: un sito sul quale รจ stato installato solo il codice di Google Analytics รจ tenuto ad adeguarsi alla normativa? La risposta รจ "sรฌ" in quanto trattasi di cookie di terze parti. Se non si fa nulla (e si utilizza il servizio "di default") si รจ tenuti non solo ad implementare banner e informative ma anche alla notifica al garante con annessa spesa di 150 Euro!
Fortunatamente, tuttavia, รจ possibile evitare tutte queste incombenze mediante qualche semplice accorgimento.
La prima cosa da fare รจ procedere allโanonimizzazione gli IP: mediante questo espediente i cookie di Analytics possono essere equiparati ai cookie tecnici e pertanto esclusi dalla normativa (per maggiori informazioni vi invito a leggere questo post allโinterno del nostro blog).
Da un punto di vista pratico, lโanonimizzazione avviene modificando il codice di tracciamento allโinterno del vostro sito aggiungendo una linea di codice. Questa "lineqa di codice" cambia a seconda della versione di Analytics che state utilizzando:
Universal Analytics:
ga('set', 'anonymizeIp', true);
da aggiungere prima di:
ga('send', 'pageview');
Classic Analytics:
_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);
da inserire prima di:
_gaq.push (['_trackPageview']);
Diversamente da quanto si possa pensare, tuttavia, lโanonimizzazione degli IP non รจ sufficiente a sterilizzare i rischi connessi allโutilizzo di Google Analytics. Secondo gli orientamenti confermati dal Garante, infatti, รจ altresรฌ necessario che il gestore del sito "stipluli un accordo" col fornitore di servizio nel quale questโultimo si impegni ad utilizzare i dati raccolti solo ed esclusivamente per lโelaborazione delle statistiche del sito senza effettuare alcun "incrocio" con altri dati eventualmente in suo possesso.
Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo loggarci su Analytics e selezionare "Amministrazione" e poi "Impostazioni dellโaccount".
Da questa schermata รจ consigliabile deselezionare tutte le opzioni di condivisione dei dati e, a fondo pagina, accettare lโemendamento sullโelaborazione dei dati che, appunto, ha lo scopo di regolare lโutilizzo dei dati tracciati da Google in conformitร alla direttiva 95/46/CE.
Bloccare i banner di AdSense prima del consenso
Come detto anche i cookie di terze parti devono essere bloccati prima del consenso. In tal senso abbiamo sviluppato uno script che consente, anche agli editori meno esperti, di implementare, con una certa facilitร , un sistema per il blocco dei banner di AdSense (e dei relativi cookie di profilazione) prima che lโutente abbia prestato il proprio consenso mediante unโinterazione con la pagina (un click o uno scroll dei contenuti).
Script gratuito per il blocco di AdSense in attesa del consenso allโuso dei cookie
Eโ appena il caso di ricordare che lo script proposto va integrato nel sito insieme alla barra per il consenso breve e devono essere adempiuti gli altri obblighi dโinformativa previsti dalla normativa sui cookie.
Consentire (con un click) la cancellazione di tutti i cookie inviati direttamente
Con un pizzico di javascript รจ possibile fornire agli utenti una semplice funzione che consente, con un semplice click, di rimuovere dal proprio computer tutti i cookie trasmessi direttamente dal sito web. Come abbiamo detto, infatti, il sito puรฒ non solo creare il cookie ma anche leggerlo e modificarlo (e pertanto anche cancellarlo). Di seguito lo script (Javascript) che potete includere allโinterno della vostra informativa estesa (possibilmente tra i tag <head> e </head>):
<script> function cancella_cookie(name) { var pathBits = location.pathname.split('/'); var pathCurrent = ' path='; document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT;'; // cancello per ogni possibile path for (var i = 0; i < pathBits.length; i++) { pathCurrent += ((pathCurrent.substr(-1) != '/') ? '/' : '') + pathBits[i]; document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT;' + pathCurrent + ';'; } // cancello anche i cookie settati a livello del dominio principale var domain; var host = location.hostname; var domain_array = host.split('.'); var domain_parts = domain_array.length; if (domain_parts == 2) domain = host; else{ domain = domain_array[domain_parts-2] + '.' + domain_array[domain_parts-1]; } // imposto una data di scadenza nel passato // il che equivale ad un ordine di cancellazione document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/; domain=' + domain; } function cancella_tutti_cookie() { if (document.cookie.length > 0) { var cookies = document.cookie.split(';'); for(var i=0; i < cookies.length; i++) { var equals = cookies[i].indexOf('='); var name = equals > -1 ? cookies[i].substr(0, equals) : cookies[i]; cancella_cookie(name); } } alert('I cookie trasmessi direttamente dal nostro sito sono stati cancellati'); } </script>
Una volta inserito questo codice nella nostra pagina potremo inserire un link di questo tipo:
<a href="javascript:cancella_tutti_cookie()">Cancella i cookie del nostro sito</a>
Puoi vedere un esempio di funzionamento di questo script in fondo alla pagina della cookie policy di Mr.Webmaster.